atti unilaterali di mutuo


 

CNN 10.11.1999, Studio, Est.: Caccavale

 

fattispecie nella prassi bancaria

 

Nel concludere operazioni di mutuo ipotecario, alcuni istituti bancari sono soliti avvalersi dello speciale strumento tecnico–giuridico dell’atto unilaterale di mutuo che, in forma notarile, documenti la sola dichiarazione di vincolo del mutuatario, mentre quella della banca risulta documentata in una semplice scrittura privata sottoscritta a parte.

 

Essendo il mutuo un contratto, per il cui perfezionamento occorre l’incontro delle volontà di entrambe le parti, la locuzione corrente di "mutuo unilaterale" risulta chiaramente impropria e deve considerarsi, pertanto, come formula abbreviata diretta a designare una particolare modalità di documentazione del mutuo bancario, che si conclude pur sempre con il consenso dei due contraenti.

 

Il ricorso a tale tecnica operativa, sempre più frequente, può essere ascritto alla più ampia categoria fenomenica della semplificazione della fattispecie, che è caratterizzata, per l’appunto, dalla circostanza per la quale, nell’ambito di una vicenda contrattuale pur unitaria, le posizioni dei singoli contraenti vengono evidenziate in atti separati, muniti, ciascuno, della forma ritenuta dalle parti più adeguata alle specifiche esigenze di tutela e garanzia che emergono in relazione alla posizione contrattuale di volta in volta documentata.

 

Gli atti in questione, che vengono variamente intitolati, possono essere classificati essenzialmente o come atti ricognitivi o come atti di accettazione di una precedente proposta contrattuale.

 

atto ricognitivo di mutuo ipotecario

 

Il mutuatario attesta che la banca gli ha concesso un mutuo di un determinato importo, alle condizioni indicate in una certa lettera, della quale vengono precisati data e protocollo, e che il contratto si è concluso con l'accettazione di esso mutuatario, intervenuta nella data pure precisata in atto, e con la consegna della somma.

 

Il mutuatario prosegue riconoscendosi debitore della somma prestatagli, secondo tutti i patti obblighi e condizioni contenuti nel citato contratto, che si riproducono dell’atto medesimo o sono comunque contenuti nel capitolato delle condizioni generali che ad esso si allega.

 

Nell'atto si specifica inoltre che la consegna dell'importo finanziato è avvenuta mediante suo accreditamento su apposito conto corrente in essere presso la banca e che l'importo medesimo è stato costituito, dal mutuatario, in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa.

 

Il tenore letterale della intestazione e la lettera del testo negoziale conducono senz’altro alla qualificazione dell’atto in termini di riconoscimento di debito, quale espressamente previsto dall’art. 1988, c.c.

 

Sennonché, mentre nella sua configurazione tipica il menzionato atto di riconoscimento non menziona il titolo che ha originato il debito cui l’attestante si riconosce vincolato, ora il mutuatario non si limita a dichiararsi debitore, ma afferma di essere obbligato a titolo di mutuo e, in più, richiama anche lo specifico contratto intercorso con il proprio creditore, del quale riproduce altresì le clausole e le condizioni tutte.

 

Preliminarmente, è appena il caso di evidenziare che l’atto in esame non può essere riguardato come negozio unilaterale di accertamento, ancorché si condivida l’opinione, pur non incontrastata, secondo la quale tale negozio può contemplare, indifferentemente, sia atti, sia rapporti giuridici.

 

Basta ricordare infatti che, mentre il negozio di accertamento è volto a superare stadi di incertezza, allo scopo essenzialmente di prevenire liti future o superare liti attuali, diversamente, l'atto ricognitivo di mutuo interviene, non già al ricorrere di una situazione dubbia, bensì in una fase, quella iniziale dell'operazione di finanziamento, in cui il corrispondente rapporto tra banca e cliente non risulta affatto in discussione: manca ora, in altre parole, quella preesistente situazione di incertezza che integra la causa del negozio di accertamento.

 

L’atto ricognitivo in questione non può nemmeno risolversi tout court in una ipotesi di confessione stragiudiziale quale contemplata dall’art. 2735, c.c.

 

Occorre rilevare in proposito che secondo l’interpretazione tradizionale oggetto della confessione possono essere soltanto "fatti" e non anche "rapporti giuridici", salvo che per la loro valenza sub specie facti.

 

Nel caso in esame, invero, il mutuatario, oltre ad attestare il fatto della consegna della somma mutuata, in relazione alla quale l’atto vale effettivamente come confessione, assevera anche l’esistenza di un rapporto di debito, del quale egli è soggetto passivo, nonché l’intervenuto perfezionamento del contratto di mutuo e la disciplina pattizia in esso contenuta.

 

Per addivenire alla corretta qualificazione dell'atto ricognitivo di mutuo, quando esso documenti anche la già eseguita consegna della somma, e non preveda invece che questa venga effettuata in un momento successivo, come pure talvolta si verifica, sul presupposto, - oramai condiviso nella più recente letteratura -, della ammissibilità di mutui (onerosi) consensuali, occorre avvalersi dei risultati cui è pervenuta la dottrina specialistica in materia di ricognizione di debito.

 

Viene così in rilievo la figura dell'atto ricognitivo titolato, che ricorre allorché in atto sia enunciata la natura del titolo in ragione del quale il dichiarante si riconosce debitore o, proprio come nella fattispecie al vaglio, sia addirittura individuato lo specifico titolo che in concreto abbia costituito la fonte dell’asseverato debito.

 

L’atto ricognitivo in questione corrisponde infatti ad una ricognizione titolata del debito ex mutuo, in quanto, contestualmente con l’asseverazione dell’esistenza del debito, attesta altresì la conclusione dello specifico contratto di mutuo in virtù del quale detto debito è sorto, nonché la intervenuta consegna della somma finanziata, la quale, indipendentemente dal ruolo che le si assegni all’interno del contratto, costituisce anch’essa un fattore imprenscindibile per la venuta ad esistenza del debito medesimo.

 

V’è piuttosto da puntualizzare che, se rispetto alla consegna della somma l’atto vale come confessione e ne costituisce piena prova, diversamente, con riguardo all’effettivo perfezionamento del contratto di mutuo e al suo contenuto precettivo, esso non può valere, ad ulteriore rafforzamento della posizione creditoria, né come confessione, né come ricognizione documentale ex art. 2720, c.c., , atteso che per il contratto di mutuo bancario è sancita a pena di nullità, seppure relativa, la forma scritta e che, almeno secondo l’opinione prevalente in dottrina e unanime in giurisprudenza, i negozi a forma vincolata ad substantiam possono essere provati soltanto producendo in giudizio il documento nel quale risulti consacrata la volontà negoziale e non anche mediante documenti ricognitivi dell’una o dell’altro, quali la confessione e, come sua sottospecie, la ricognizione documentale.

 

L’attestazione dello specifico contratto che ha originato il debito si rivela in grado dunque di limitare l’onere probatorio a carico del dichiarante, il quale, per sottrarsi al vincolo da lui attestato, non sarà tenuto a provare l’inesistenza di tutti i fatti dai quali esso avrebbe potuto astrattamente trarre origine, ma potrà limitarsi a fornire la prova che l’enunciato contratto di mutuo non sia stato concluso.

 

Evidentemente il dichiarante, in via di principio (benché non si possa escludere in assoluto il contrario), non avrà interesse a conseguire siffatto risultato, in quanto, pur provata la mancata conclusione del contratto, a suo carico graverebbe comunque l’obbligo di restituzione dell’indebito, che è connesso alla consegna della somma, la quale, a sua volta, in quanto oggetto di confessione, non potrà essere messa in discussione.

 

Nell’ambito del rapporto contrattuale, sul piano pratico, ben più significativa si rivela allora l’enunciazione del tipo di contratto in essere e delle clausole che vi sono contenute, che vale a individuare con esattezza la posizione debitoria dell’attestante, che fino a prova contraria sarà tenuto secondo le condizioni e le modalità tutte attestate in atto, e al contempo a circoscrivere compiutamente la posizione creditoria della banca, la quale, dal canto suo, se vorrà utilizzare l’atto ricognitivo, sarà vincolata anch’essa, nell’esercizio del proprio credito, alle predette condizioni e modalità.

 

Una autonoma considerazione merita l'ipotesi in cui l'atto venga posto in essere in una fase precedente a quella della consegna della somma finanziata, nel quale, stante la attuale inesistenza di ogni debito di restituzione, non è dato rinvenire, di questo, alcuna dichiarazione ricognitiva.

 

Sembrerebbe doversene concludere che il riconoscimento, da parte del mutuatario, di avere concluso con la banca un certo contratto di mutuo con la menzione delle relative clausole, resti ora relegato nell'ambito delle mere enunciazioni. Anche in tal caso non si tratterebbe di un atto privo di qualsiasi valenza o giustificazione giuridica: esso, infatti, avrebbe pur sempre la funzione di individuare con esattezza e puntualità il futuro credito a garanzia del quale viene concessa l'ipoteca, menzionandone tutti quegli elementi richiesti dalla legge o comunque utili ai fini della iscrizione; costituirebbe in un'ultima analisi la naturale premessa della successiva concessione della garanzia ipotecaria contenuta nel medesimo atto.

 

E tuttavia, anche all'atto in esame deve riconoscersi un più intenso valore giuridico. Se è vero che la enunciazione del pregresso contratto e del relativo rapporto è funzionale alla esecuzione della formalità (qui, come nell'ipotesi innanzi esaminata, in cui il debito sia già sorto al momento della concessione dell'ipoteca), può ravvisarsene, anche ora, un ulteriore significato.

 

Verosimilmente l’atto varrà come ricognizione, da parte del mutuatario, degli obblighi che gravano a suo carico per il solo fatto della conclusione dell’accordo di mutuo, e che consistono nell’obbligo, di carattere positivo, di fare quanto necessario per consentire la completa definizione dell’operazione di finanziamento, e nell’obbligo, di tipo negativo, di non compiere atti che possano pregiudicarla: tali obblighi, infatti, prescindono senz’altro dalla consegna della somma e, anzi sono propedeutici e funzionali alla sua futura esecuzione.

 

Non occorrono particolari sforzi per affermare che l’"atto unilaterale ricognitivo di mutuo", nel quale è contenuta anche la concessione unilaterale di ipoteca, rappresenti un titolo idoneo per eseguire la formalità dell’iscrizione.

 

L’ordinamento, infatti, non richiede che il titolo ipotecario sulla cui base debba eseguirsi l’iscrizione costituisca la fonte del credito da garantire, ma reputa sufficiente, come sembra si ammetta pacificamente, che il credito stesso sia in esso soltanto menzionato ovvero individuato mediante la indicazione dei suoi soggetti, della sua fonte e del suo contenuto.

 

Bisogna spendere invece qualche parola in ordine alla valenza dell'atto quale titolo ipotecario, allorché esso attesti soltanto la conclusione dell'accordo tra banca e cliente, riproducendone il contenuto, ma non anche l'avvenuta consegna della somma concessa in prestito, la cui esecuzione risulta anzi espressamente rimessa ad un momento successivo alla accensione dell'ipoteca.

 

In riferimento a tale ipotesi, potrebbe rilevarsi che il rapporto di credito da garantire non risulti ancora sorto quando l'atto viene posto in essere o, quantomeno, che siffatta circostanza non emerga documentalmente.

 

Occorre tenere presente allora, da un lato, che l'ordinamento consente anche iscrizioni ipotecarie a garanzia di crediti non ancora sorti, purché si tratti di crediti condizionali o di crediti futuri che possono nascere eventualmente sulla base di un rapporto già esistente (art. 2852, 2° parte, c.c., ), dall’altro, che qualunque sia la funzione della realità nei contratti di mutuo, tra le parti intercorre un rapporto giuridicamente significativo per il solo fatto dell'intervenuto accordo tra le medesime, e indipendentemente dalla traditio rei: proprio tale rapporto, già attuale, può evolversi, successivamente (come normalmente avviene), in un credito a favore della banca e in un correlativo debito a carico del suo cliente e legittimare per ciò solo l’esecuzione anticipata della relativa formalità ipotecaria.

 

Relativamente al rilascio della copia esecutiva dell’atto in questione, allorché esso sia stipulato in forma pubblica, è sufficiente riferire l’opinione seguita anche dalla giurisprudenza, per la quale l’atto che asseveri una precedente obbligazione vale senz’altro come titolo esecutivo.

 

A sostegno di tale conclusione milita la duplice considerazione che l'ordinamento, nel definire tale categoria, la circoscrive, con riferimento agli atti pubblici, alle "obbligazioni di somme di denaro in essi contenute", ma non la restringe ulteriormente a quelli soli che rappresentino anche la fonte costitutiva delle obbligazioni medesime, e che l’atto di riconoscimento del debito, in quanto capace di costituire esso stesso il fondamento della pretesa creditoria, si rivela dotato di quel medesimo tratto caratterizzante che accomuna gli atti muniti di esecutività in generale.

 

atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca

 

Nella variante qui in esame, il mutuatario, dato atto che la banca ha deliberato di accordargli un mutuo per un certo importo alle condizioni precisate nella proposta contrattuale, che è contenuta nella tal lettera e nei relativi allegati, dichiara di accettare tutte le condizioni che disciplinano il mutuo e la sua erogazione e che, a tal fine, vengono compiutamente trascritte nell’atto.

 

Appare evidente che l'atto si atteggia ora come accettazione da parte del mutuatario di una precedente proposta a lui rivolta dalla banca.

 

Del resto il T.U. in materia bancaria, se prescrive che i contratti siano conclusi in forma scritta, non richiede però la contestualità delle sottoscrizioni delle parti, né impedisce in alcun modo che l'accettazione del cliente risulti da atto notarile, quando la proposta della banca sia documentata, a parte, in una semplice scrittura privata non autenticata.

 

E' opportuno interrogarsi sulla idoneità dell'atto, che contiene anche la concessione dell'ipoteca a garanzia del finanziamento, a fungere altresì da titolo per la relativa iscrizione.

 

L'obiezione potrebbe vertere sulla circostanza che l'accettazione, di per sé sola, non determina il perfezionamento del contratto, cosicché al momento della richiesta dell'iscrizione non sarebbe ancora venuto in essere ovvero potrebbe non essere ancora sorto il credito da garantire, la cui esistenza postula l’effettivo perfezionamento del contratto per il quale, come è noto, occorre innanzitutto che l'accettazione giunga a conoscenza del proponente (art. 1326, c.c., ) oppure al suo indirizzo (art. 1335, c.c., ).

 

Al fine di confutare sin da ora tale ipotetica obiezione, è opportuno segnalare che gli atti del tipo in esame, nel riprodurre il contenuto della proposta della banca, prevedono altresì che "l'accettazione della proposta di mutuo dovrà ritenersi conosciuta dalla banca nel momento in cui verrà autenticata la firma di sottoscrizione del mutuatario e degli eventuali garanti da parte del notaio, presso il cui studio, solo a tale specifico fine, la banca ha eletto domicilio".

 

Ne consegue che ora l'accettazione dovrà considerarsi legalmente conosciuta dal proponente (art. 1335, c.c., ), e il contratto dovrà assumersi come concluso, nel momento stesso in cui interviene l'autenticazione del notaio. E invero, come si afferma comunemente, "l'indirizzo" cui devono pervenire gli atti recettizi in genere può ben essere costituito dal domicilio all'uopo eletto dal loro destinatario.

 

Quanto poi alla consegna della somma mutuata, allorché la si voglia considerare elemento di perfezionamento del contratto, basta evidenziare che, secondo la formulazione dello schema qui preso ad esempio, nella stessa accettazione si dà anche atto che il prestito è già stato erogato mediante accredito, sebbene si precisi poi che la relativa somma è stata vincolata in deposito cauzionale e sarà resa disponibile secondo le modalità di svincolo concordate tra le parti, e dunque soltanto quando la banca avrà ricevuto la comunicazione della intervenuta autenticazione della sottoscrizione del mutuatario o dell'avvenuta iscrizione oppure avrà ricevuto la relazione notarile definitiva.

 

Piuttosto, è il caso di precisare che nei contratti reali, ai fini del loro perfezionamento, la datio rei può intervenire, indifferentemente, in un momento che precede o segue una o entrambe le dichiarazioni negoziali delle parti, purché sia eseguita in connessione con queste.

 

A ben riflettere l'atto di accettazione di mutuo può valere come titolo per l'iscrizione, pure se non risulti attestata la predetta elezione di domicilio e pure in difetto di una preventiva erogazione della somma mutuata, e ciò quand’anche si riconosca a quest'ultima valenza costitutiva del contratto.

 

Si è appena ricordato che l’ordinamento consente anche l’iscrizione ipotecaria a garanzia di crediti condizionali e di crediti futuri che possono eventualmente nascere sulla base di un rapporto già esistente (art. 2852, 2° parte, c.c., ).

 

Ebbene, appare fuori discussione che nel momento in cui il cliente riceva la proposta della banca, già allora debba reputarsi sorto tra loro un rapporto giuridico, che è per l'appunto quello per cui una parte (la banca) risulta assoggettata al diritto potestativo dell'altra (il cliente) di accettare la proposta e, così, di concludere il contratto o, qualora a tal fine occorresse anche la consegna della somma, di fare avanzare le trattative verso un diverso e superiore stadio, con le relative conseguenze anche giuridiche (cfr. art. 1337, c.c., ).

 

V’è in definitiva che già la sola proposta, come a maggior ragione il semplice accordo non ancora seguito dalla datio rei, determina l'insorgere di un rapporto giuridicamente rilevante che, proprio perché suscettibile di determinare la venuta ad esistenza del credito, abilita senz’altro all’iscrizione di un’ipoteca che sia diretta a garantire il credito medesimo.

 

Resta da affrontare la questione relativa alla possibilità che, degli atti al vaglio, venga rilasciata anche copia esecutiva.

 

Solitamente per tali atti si ricorre, nella prassi, alla scrittura privata con autentica notarile, cosicché lo specifico problema ora in rilievo ricorre, in pratica, con scarsa frequenza.

 

Si tratta però di un problema, non solo di notevole interesse teorico, ma anche di una certa importanza pratica, sia in relazione alle ipotesi residuali in cui l'atto venga stipulato in forma pubblica, sia con riguardo all'eventualità che in futuro la prassi bancaria si orienti in tale direzione.

 

Sebbene sia preferibile rimettere l'argomento ad una apposita trattazione in tema di copia esecutiva, che faccia il punto dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e affronti gli specifici interrogativi sollevati dalla più recente prassi negoziale, può essere già opportuno in questa sede, offrire lo spunto per una successiva e più ampia riflessione.

 

Al fine che qui specificatamente interessa, bisogna subito evidenziare che l'atto in esame non costituisce la fonte dell'obbligazione pecuniaria, in quanto questa consta dell'intero contratto che risulta dalla sintesi della proposta e dell'accettazione.

 

Ciò posto, e ritenendosi di dovere escludere che il concetto di titolo esecutivo possa essere esteso fino a ricomprendere l'atto di concessione di ipoteca in quanto tale, la valenza dell’atto di accettazione come titolo esecutivo può farsi dipendere, in primo luogo, dalla circostanza che vi si rinvenga, per via di argomentazione, anche una contestuale ricognizione del debito nascente dal contratto che essa stessa accettazione è diretta a concludere; ricognizione che, di per sé, sarebbe provvista di quel carattere che si è indicato come essenziale dei titoli esecutivi e che consiste, per l’appunto, nella idoneità dell’atto a legittimare, esso stesso, la pretesa creditoria.

 

Atteso che l’esistenza del debito ex mutuo presuppone il perfezionamento del relativo titolo contrattuale e, dunque, che l’accettazione abbia fatto seguito ad una proposta, cui si sia conformata, e sia stata poi comunicata al proponente, il quale nel frattempo non abbia revocato la sua proposta, in antitesi alla valenza dell’atto in esame come riconoscimento del debito, potrebbe addursi che ogni atto, nel quale l’attestazione del debito rimanesse condizionata alla formazione del titolo costitutivo del debito attestato, sia inidoneo a determinare l’inversione dell’onere probatorio sancito dall’art. 1988 e sia privo, così, di quella efficacia giuridica sancita nella menzionata norma.

 

V’è poi che dottrina e giurisprudenza appaiono talvolta restie a qualificare come titolo esecutivo l’atto che sia sottoposto a condizione sospensiva, perché vi difetterebbe il carattere della esigibilità del credito, che viene inteso dunque, non solo come presupposto dell’azione esecutiva, ma anche come requisito che debba emergere dallo stesso atto sul quale essa azione si fonda.

 

Pure non mancano margini per poter sostenere la qualifica di titolo esecutivo anche dell’atto di accettazione al vaglio.

Il tema offre dunque lo spunto per svolgere qualche considerazione in ordine alla possibilità che l’atto medesimo venga riguardato anche come tacito e incondizionato riconoscimento del debito derivante dal mutuo che esso stesso interviene a perfezionare.

 

Ebbene, - per lo meno se si è disposti ad ammettere che, in generale, una dichiarazione tacita possa desumersi da quella espressa anche in base ad un nesso di illazione di tipo meramente relativo o probabilistico, oltre che assoluto o di necessità (ma la questione, come anche quella particolare delle ricognizioni tacite, non può essere approfondita in questa sede) -, non sembra priva di fondamento l’idea che detta ulteriore e specifica valenza possa essere riconosciuta all’atto in esame addirittura sotto un duplice aspetto: e cioè, sia con riguardo al momento della vera e propria dichiarazione di adesione alla proposta e della riproduzione del contenuto obbligatorio (di quest’ultima e dunque) del perfezionando contratto; sia con riguardo al momento della quietanza della somma mutuata che vi è al contempo rilasciata, ovvero in relazione ad entrambi gli evidenziati momenti, che infatti reciprocamente si integrano.

 

Sotto il primo profilo, quando la dichiarazione di accettazione venga compiuta (come nel caso in esame, ove ne risulta superflua la successiva comunicazione alla banca proponente), con la certezza, da parte del mutuatario, che il contratto, grazie ad essa accettazione, è stato oramai concluso, allora può supporsi che, essendo stata altresì eseguita la consegna della somma della quale viene per l’appunto rilasciata quietanza, tale dichiarazione implichi anche la consapevolezza, da parte dello stesso mutuatario, di essere oramai definitivamente obbligato verso la banca e, insieme con questa, verosimilmente, anche il convincimento, da parte sua, di attestare, proprio con l’accettazione che riproduce il contenuto precettivo del contratto, il debito che grava a suo carico.

 

Quanto all’altro aspetto per il quale pure, dall’atto al vaglio, potrebbe inferirsi l’implicito riconoscimento del debito ex mutuo, deve evidenziarsi il diverso (ulteriore) significato che la quietanza dell’anticipata erogazione del prestito può assumere, nel caso qui in esame, rispetto a quello che (pure) le si può attribuire quando sia considerata isolatamente.

 

Mentre in quest’ultima ipotesi potrebbe essere intesa come riconoscimento e dell’obbligo di restituzione dell’indebito, che diverrà attuale se il contratto non si perfezioni, e, contestualmente, ma in via alternativa, del debito di rimborso delle rate del mutuo, che sorgerà ove il contratto venga perfezionato (e tuttavia l’intera tematica delle quietanze titolate richiederebbe un approfondimento che esula dall’economia della presente indagine), detta quietanza, inserita ora nell’accettazione, che è atto diretto a portare a conclusione l’accordo, parrebbe assumere, più propriamente, il significato di riconoscimento puro e semplice, e non già alternativamente condizionato, proprio di quel debito di restituzione che deriva dal contratto di mutuo oramai concluso.

 

Evidentemente, alla stregua della ricostruzione ora prospettata, la banca mutuante, la quale voglia far valere le proprie ragioni, potrà limitarsi ad produrre soltanto l’atto di accettazione – riconoscimento del debito e sarà dispensata, invece, dal fornire anche l’ulteriore prova dell’effettiva conclusione del contratto, ovvero del titolo del debito per il quale agisce (art. 1988, c.c.), mentre graverà a carico del mutuatario l’onere di provare, eventualmente e sempre che egli possa averne interesse, la mancata conclusione del contatto medesimo.